COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL.CIVITELLA ROVETO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CASTELLAFIUME/CIVITELLA ROVETO DISPUTATA IL 27/10/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL.CIVITELLA ROVETO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CASTELLAFIUME/CIVITELLA ROVETO DISPUTATA IL 27/10/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA. Con reclamo ritualmente proposto la Pol.Civitella Roveto ha chiesto infliggersi alla S.S.Castellafiume la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, per aver quest’ultima società utilizzato il calciatore SALVATORE FABIO che non aveva titolo a prendervi parte perché squalificato. La società controinteressata non ha fatto pervenire deduzioni a difesa Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta infatti dagli atti ufficiali che il calciatore Salvatore Fabio, utilizzato dalla S.S.Castellafiume nella gara oggetto di reclamo, era stato squalificato per due gare con provvedimento adottato dal G.S. del Comitato Pr.Aq e pubblicato sul C.U. n.35 del 9/5/02. Lo stesso, pertanto, non aveva titolo a partecipare all’incontro di cui si discute, con la conseguenza che alla S.S.Castellafiume deve infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art.7, comma quinto, C.G.S. Alla sanzione come sopra comminata consegue l’ammenda di euro 52,00 in danno della S.S.Castellafiume per responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di infliggere alla S.S.Castellafiume la sanzione della perdita della gara S.S.Castellafiume/Civitella Roveto con il punteggio di 0-2, nonché l’ammenda di euro 52,00. Dispone restituirsi la tassa di reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it