COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S. TORREVECCHIA TEATINA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 310,00, SQUALIFICA AL CALCIATORE MORANO ALESSANDRO FINO AL 31/10/03) IN RELAZIONE ALLA GARA TORREVECCHIA TEATINA/CANOSA SANNITA DISPUTATA IL 3/11/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.18 DEL 7/11/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/11/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S. TORREVECCHIA TEATINA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 310,00, SQUALIFICA AL CALCIATORE MORANO ALESSANDRO FINO AL 31/10/03) IN RELAZIONE ALLA GARA TORREVECCHIA TEATINA/CANOSA SANNITA DISPUTATA IL 3/11/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.18 DEL 7/11/02) Con appello ritualmente proposto, la U.S. Torrevecchia Teatina ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottai dal G.S. a seguito dei gravi incidenti provocati da calciatore e tifosi della stessa società che avevano costretto a sospendere la gara. Ha dedotto la società appellante la insussistenza dei fatti addebitati in quanto non vi sarebbe stata una rissa mentre i tifosi entrati nel recinto di giuoco non avrebbero colpito alcuno ed il calciatore Morano sarebbe rimasto estraneo ai fatti stessi. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando le modalità con le quali erano avvenuti i fatti contestati puntualizzando, peraltro, che il pallone che gli era stato lanciato contro dal Morano doveva essere considerato come fatto puramente casuale e conseguenza di un gesto di stizza. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara la sola sanzione inflitta al Morano può essere lievemente ridotta mentre vanno confermate le altre siccome congrue ed adeguate. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Morano Alessandro fino al 31/5/03 confermando nel resto, gli impugnati provvedimenti. Dispone restituirsi la tassa versata.
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