COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CORBINO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELG.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE GIANGIACOMO FABRIZIO FINO AL 09/05/2003) IN RELAZIONE ALLA GARA CORBINO CALCIO /VALPESCARA DISPUTATA IL 09/11/2002 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N°20 DEL 21/11/2002 COMITATO PROV.DI PESCARA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/12/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. CORBINO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELG.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE GIANGIACOMO FABRIZIO FINO AL 09/05/2003) IN RELAZIONE ALLA GARA CORBINO CALCIO /VALPESCARA DISPUTATA IL 09/11/2002 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N°20 DEL 21/11/2002 COMITATO PROV.DI PESCARA) Con appello ritualmente proposto la Societa’ A.S. Corbino Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato da G.S., perche’ il calciatore: Giangiacomo Fabrizio a fine gara, si scagliava contro l’arbitro offendendolo piu’ volte ed assumendo un atteggiamento aggressivo, tanto da dover essere trattenuto dai compagni, chiedendone la revoca o in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il giocatore Giangiacomo Fabrizio ha effettivamente ingiuriato l’arbitro a fine partita ma senza l’intenzione di aggredire l’arbitro. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che le offese del sig, Giangiacomo Fabrizio venivano proferite da un adistanza di circa due metri dalla sua persona. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello e’ fondato e merita accoglimento.La sanzione inflitta al calciatore Giangiacomo Fabrizio deve ritenersi eccessiva in quanto anche alla luce del supplemento arbitrale non si evince in modo chiaro che c’era effettivamente la volonta’ del calciatore di aggredire l’arbitro. Per questi motivi , la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Giangiacomo Fabrizio fino al 31/03/2003 disponendo la restituzione della tassa versata.
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