COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. FONTANELLE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA , PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO E SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 52,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ANCARANO/FONTANELLE NON DISPUTATA IL 11/1/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.22 DEL 29/1/03)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 44 del 13/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. FONTANELLE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA , PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO E SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 52,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ANCARANO/FONTANELLE NON DISPUTATA IL 11/1/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.22 DEL 29/1/03) Con appello ritualmente proposto, la A.S. Fontanelle Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per non essersi presentate in campo la stessa società per disputare la gara del 11/1/03, da C.U. n.18 del 2/1/03, chiedendone la revoca e disponendo la ripetizione della gara. Ha dedotto l’appellante l’erroneità delle decisioni adottate dal primo Giudice in quanto la squadra si era presentate per disputare la gara il giorno 12/1/03, (Domenica) non risultando l’Ancarano tra le società che anticipano al sabato la disputa delle gare e non avendo ricevuto il C.U. che aveva reso noto l’anticipo. Ha, inoltre, aggiunto che è da tempo invalso l’uso da parte dei Comitati Locali di comunicare le relative decisioni attraverso l’invio di comunicati direttamente alle società tanto da divenire una consuetudine e, non avendo ricevuto tale C.U., doveva attribuirsi la responsabilità al Comitato di Teramo che aveva omesso di provvedere a tale invio. In sede di comparizione, poi, la soc.Fontanelle rinunciava alla richiesta di revoca dell’ammenda ed insisteva, in subordine, per la revoca del punto di penalizzazione facendo richiamo alla buona fede. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. A prescindere dal fatto che, come è noto, le norme federali pongono una presunzione assoluta di conoscenza delle decisioni adottate dagli Organi Federali attuata attraverso la semplice pubblicazione dei C.U. ( è la stessa appellante a ricordare tale principio), resta il fatto che il mero atto di cortesia adottato in passato da qualche Comitato locale (ma da tempo ormai non più praticato) non avrebbe mai potuto vincere una simile presunzione. Nella fattispecie, peraltro, va ricordato che l’anticipo della gara, fissata per il 11/1/03, era stato pubblicato con notevole anticipo visto che era stato inserito nel C.U. n.18 del 2/1/03 e sarebbe bastato un minimo di diligenza per apprendere tale circostanza mediante lettura presso il Comitato Provinciale (ovvero mediante comunicazione telefonica) ovvero mediante consultazione del sito INTERNET. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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