COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO S.C. CESAPROBA IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO CON IL QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA COPPITO/ CESAPROBA DISPUTATA IL 2/2/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.22 DEL 6/2/03 DEL COMITATO PROVINCIALE DI L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO S.C. CESAPROBA IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO CON IL QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA COPPITO/ CESAPROBA DISPUTATA IL 2/2/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.22 DEL 6/2/03 DEL COMITATO PROVINCIALE DI L’AQUILA) A seguito di una invasione di campo da parte di un sostenitore del Coppito che afferrava per il collo il calciatore del Cesaproba e del comportamento minaccioso degli altri tifosi l’arbitro della gara in epigrafe ne decretava la sospensione. Il Giudice Sportivo, rilevato che gli episodi descritti nel rapporto non erano tali da giustificare il provvedimento adottato, disponeva la ripetizione della gara. Avverso tale decisione ha ritualmente proposto appello la A.C.Cesaproba chiedendo venisse inflitta alla A.C. Coppito la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 perché a seguito del comportamento dei tifosi di quest’ultima società non vi erano più le condizioni per continuare l’incontro. La A.C.Coppito ha fatto pervenire deduzioni e difese chiedendo il rigetto dell’appello sul presupposto della correttezza del provvedimento impugnato. Le due società sono state ascoltate ed hanno insistito nelle loro richieste. Osserva la Commissione Disciplinare che l’arbitro, nel supplemento di rapporto, ha compiutamente descritto la pericolosità della situazione venutasi a creare, anche in considerazione dell’assenza di forza pubblica, tanto da affermare che: “i giocatori di entrambe le squadre non erano affatto propensi a proseguire in quanto fortemente scossi da quanto avvenuto” Senza contare il fatto che il medesimo direttore di gara ha precisato che il calciatore del CESAPROBA rimasto vittima dell’aggressione era “certamente non in condizioni psicofisiche da poter continuare la gara” Alla luce di quanto sopra, pertanto, appare corretta la decisione adottata dall’arbitro, cui deve conseguire la punizione sportiva della perdita della gara alla A.C.Coppito, oggettivamente responsabile del comportamento dei propri sostenitori. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla A.C.Coppito la punizione sportiva della perdita della gara Coppito/Cesaproba con il punteggio di 0 – 2, disponendo accreditarsi la tassa di appello in favore della società ricorrente. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti di competenza.
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