COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.S.ELIA CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ATLETICO PRETURO/S.ELIA DISPUTATA IL 16/2/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.26 DEL 20/2/03 COM. PROV.AQ) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VITTORINI LIVIO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.S.ELIA CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA ATLETICO PRETURO/S.ELIA DISPUTATA IL 16/2/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.26 DEL 20/2/03 COM. PROV.AQ) PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VITTORINI LIVIO Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.S.ELIA CALCIO ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara di cui in epigrafe in danno della società Atletico Preturo per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Vittorini Livio che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per due gare effettive con C.U. n.21 del 30/1/03 (Com.Prov.Aq) Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore Vittorini Livio dovendo scontare due giornate di squalifica e non essendo stata disputata la gara del 2/2/03, non aveva titolo a partecipare alla gara del 16/2/03 in quanto squalificato. Alla sanzione della perdita della gara in danno della società Atletico Preturo consegue quella pecuniaria per responsabilità oggettiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla società Atletico Preturo la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio ATLETICO PRETURO 0 – S.ELIA 2, nonché l’ammenda di euro 52,00. Dispone restituirsi la tassa versata
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