COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. PIETRANICO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CICCHELLI MAURIZIO FINO AL 16/6/03 IN RELAZIONE ALLA GARA PIETRANICO/MONTEBELLO DISPUTATA IL 16/2/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N. 24 DEL 20/2/03 COM.PROV.PESCARA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. PIETRANICO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE CICCHELLI MAURIZIO FINO AL 16/6/03 IN RELAZIONE ALLA GARA PIETRANICO/MONTEBELLO DISPUTATA IL 16/2/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N. 24 DEL 20/2/03 COM.PROV.PESCARA) Con appello ritualmente proposto la società A.C.Pietranico ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S., per aver il calciatore Cicchelli Maurizio colpito intenzionalmente durante un’azione di gioco un avversario provocandogli fratture di tibia e perone, così ponendo in essere una condotta particolarmente violenta, le cui conseguenze, pur non risultando volute, potevano essere previste e quindi evitate, chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il detto calciatore, portiere della squadra nel tentativo di fermare l’avversario lanciato a rete, usciva fuori dall’area di rigore e, scivolato sul campo ghiacciato, lo colpiva senza alcuna intenzione violenta e senza prevedere le conseguenze. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando tuttavia che l’intervento del calciatore Ciccheli è stato compiuto in modo irruento e deciso senza l’intenzione di arrecare quei danni riportati dal calciatore della soc. Montebello. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Cicchelli Maurizio deve ritenersi eccessiva in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) la condotta dallo stesso tenuta nell’occasione del grave infortunio occorso al calciatore avversario non può essere considerata particolarmente violenta, anche se le conseguenze si sono rilevate negative. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica al calciatore Cicchelli Maurizio fino al 16/5/03 disponendo la restituzione della tassa versata.
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