COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA POL.PICCIANO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE SERGIO DI SILVERIO FINO AL 9/2/2007, SQUALIFICA AI CALCIATORI DELLA VALLE ALESSANDRO FINO AL 9/2/08, DI FEDERICO GUIDO FINO AL 31/12/03, DI SILVERIO GIORDANO FINO AL 31/12/03, FARINELLI FABIO ANTONIO FINO AL 30/11/03, DI MATTEO FABRIZIO FINO AL 30/5/03) IN RELAZIONE ALLA GARA PICCIANO/VALPESCARA DISPUTATA IL 9/2/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.23 DEL 13/2/03 COM.PROV.PE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 27/03/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA POL.PICCIANO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE SERGIO DI SILVERIO FINO AL 9/2/2007, SQUALIFICA AI CALCIATORI DELLA VALLE ALESSANDRO FINO AL 9/2/08, DI FEDERICO GUIDO FINO AL 31/12/03, DI SILVERIO GIORDANO FINO AL 31/12/03, FARINELLI FABIO ANTONIO FINO AL 30/11/03, DI MATTEO FABRIZIO FINO AL 30/5/03) IN RELAZIONE ALLA GARA PICCIANO/VALPESCARA DISPUTATA IL 9/2/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.23 DEL 13/2/03 COM.PROV.PE) Con appello ritualmente proposto, la Pol. Picciano ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. in relazione ai fatti accaduti durante la gara che avevano indotto l’arbitro a continuare la gara “pro-forma”, chiedendone la riduzione . Ha dedotto l’appellante che le sanzioni adottate dal G.S. dovevano intendersi certamente spropositate rispetto alla reale gravità dei fatti accaduti. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti precisando, peraltro, le modalità con le quali si erano svolti i fatti. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro in sede di comparizione, è stato possibile ricostruire i fatti con maggiore chiarezza potendo, in tal modo, attribuire le singole responsabilità in modo preciso. Da ciò consegue che le sanzioni irrogate dal primo Giudice possono essere ridotte come da dispositivo, ad eccezione di quella inflitta al capitano Di Matteo in quanto congrua ed adeguata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Di Silverio Sergio fino al 13/2/2005, la squalifica inflitta al calciatore Della Valle Alessandro fino al 13/2/2005, quelle inflitte ai calciatori Di Federico Guido e Di Silverio Giordano fino al 30/6/03. Conferma nel resto, l’impugnato provvedimento e dispone restituirsi la tassa versata.
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