COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. OFENA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE SALVATORE FRANCESCO PER ANNI 5) IN RELAZIONE ALLA GARA OFENA/VENERE DISPUTATA IL 19/1/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.20 DEL 23/1/03 COM.PROV.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 17/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. OFENA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE SALVATORE FRANCESCO PER ANNI 5) IN RELAZIONE ALLA GARA OFENA/VENERE DISPUTATA IL 19/1/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.20 DEL 23/1/03 COM.PROV.AQ) Con appello ritualmente proposto, solo relativamente alla “squalifica per 5 anni” la società A.S.Ofena ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Salvatore Francesco colpito l’arbitro della gara più volte con calci e pugni procurandogli stato confusionale e per essersi tolto la maglia raggiungendo urlando lo spogliatoio chiedendone la riduzione. Ha decotto l’appellante che il calciatore avrebbe colpito involontariamente l’arbitro gesticolando. La stessa società, peraltro, pur avendo richiesto di essere sentita, non è comparsa dinanzi alla Commissione. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando con dovizia di particolari quanto addebitato al Salvatore e ribadendo che il suo comportamento era stato frutto di deliberata violenza. Osserva la Commissione che l’appello è palesemente infondato e non merita accoglimento. Premesso che quanto sostenuto dalla società appellante urta contro la logica e la verosimiglianza, va rilevato che la sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che lo stesso ha tenuto un comportamento gravemente scorretto causando serie lesioni al direttore di gara (prognosi di gg.7) e provocando disordini sul campo tanto da rendere necessario l’intervento dei Carabinieri Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it