COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. CASTELLAFIUME AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARINO/CASTELLAFIUME (PERDITA DELLA GARA; SQUALIFICA AL CALCIATORE SALVATORE FABIO FINO AL 31/12/06) DISPUTATA IL 22/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 29 DEL 27/3/03 – COM.PROV.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 17/04/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S. CASTELLAFIUME AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARINO/CASTELLAFIUME (PERDITA DELLA GARA; SQUALIFICA AL CALCIATORE SALVATORE FABIO FINO AL 31/12/06) DISPUTATA IL 22/3/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N. 29 DEL 27/3/03 – COM.PROV.AQ) Con appello proposto a mezzo del servizio postale, la S.S. Castellafiume ha impugnato le sanzioni di cui in epigrafe, adottate dal G.S. in relazione ai fatti descritti dal direttore di gara, chiedendo la revoca della sanzione inflitta al Salvatore e la ripetizione della gara. Ha dedotto l’appellante, quanto alla squalifica del calciatore che i fatti addebitati sarebbero frutto di “mera menzogna” e, quanto alla perdita della gara, che la “designazione di un arbitro originario di Civitella, diretta concorrente per la vincita del Campionato di III categoria” Osserva la Commissione che l’appello è inammissibile quanto alla sanzione della perdita della gara per non essere stato corredato dalla copia della distinta della raccomandata da inviare alla controparte a norma dell’art.42 C.G.S. mentre risulta infondato quanto al resto anche per la sua estrema genericità che non consente di porre in dubbio quanto chiaramente risulta dagli atti ufficiali Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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