COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 61 del 22/05/2003 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ DON ORIONE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE COCCIA MARCO FINO AL 31/12/03) IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CALCIO/DON ORIONE DISPUTATA IL 5/4/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.31 DEL 10/4/03 COM.PROV.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002 - 2003 Comunicato Ufficiale N° 61 del 22/05/2003 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ DON ORIONE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE COCCIA MARCO FINO AL 31/12/03) IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CALCIO/DON ORIONE DISPUTATA IL 5/4/03 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.31 DEL 10/4/03 COM.PROV.AQ) Con appello ritualmente proposto la società Don Orione ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Coccia Marco colpito l’arbitro della gara con una pallonata ad un ginocchio e per averlo ingiuriato, minacciato e tentato di aggredirlo, chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione. Ha dedotto l’appellante che l’arbitro era stato involontariamente colpito con una pallonata e che insussistenti dovevano ritenersi gli altri fatti contestati. L’arbitro in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che il calciatore si trovava a distanza ravvicinata e che, quindi, non potevano sussistere dubbi sulla sua responsabilità soprattutto in ordine al tentativo di aggressione. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che Coccia Marco ha tenuto un comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso colpendo volontariamente il direttore di gara con un pallonata da distanza ravvicinata e tentando di aggredirlo. Fatto ancor più rilevante in quanto capitano della squadra. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di confermare la sanzione disponendo incamerarsi la relativa tassa
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