COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLEZA – 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N° 13 del 3/10/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA A.S. FRANCAVILLA CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 11, COMMI 1 E 2, C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN RELAZIONE ALLA GARA FRANCAVILLA – NUOVA AVEZZANO DISPUTATA IL 2.2.2002 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLEZA - 2002 - 2003
Comunicato Ufficiale N° 13 del 3/10/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA A.S. FRANCAVILLA CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 11, COMMI 1 E 2, C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN RELAZIONE ALLA GARA FRANCAVILLA - NUOVA AVEZZANO DISPUTATA IL 2.2.2002 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA.
Con nota del 7.6.2002 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione la A.S. FRANCAVILLA per rispondere della violazione di cui in epigrafe a seguito di un lancio, da parte di un proprio tifoso, di un petardo all’interno del recinto dello stadio che procurava lesioni ad un tifoso della squadra avversaria.
Con racc. 4.7.2002 veniva contestata alla società la violazione di cui sopra e, contestualmente, veniva notificata la fissazione dell’udienza per la discussione con termine per la presentazione di memorie difensive. Con nota in data 16.9.2002 la società deferita chiedeva di essere sentita.
Nel corso dell’udienza il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione della responsabilità della A.S. FRANCAVILLA e chiedeva infliggersi alla società l’ammenda di € 1.500.
I rappresentanti di quest’ultima chiedevano invece il suo proscioglimento, ritenendo di non ravvisare la responsabilità oggettiva della stessa.
Ritiene la Commissione che debba essere riconosciuta la responsabilità della A.S. FRANCAVILLA per i fatti contestati, vertendosi sicuramente in uno dei casi contemplati dall’art. 11 C.G.S..
Ed infatti, pur dovendosi rilevare il comportamento poco avveduto del tifoso che ha subito lesioni nel raccogliere un petardo acceso, tuttavia occorre evidenziare che l’aver indirizzato tale petardo nei pressi della tifoseria della NUOVA AVEZZANO da parte di un sostenitore del FRANCAVILLA deve comunque inquadrarsi come fatto violento potenzialmente idoneo a compromettere l’incolumità fisica di una o più persone. Va d’altro canto rilevato che la previsione della norma punisce anche fatti commessi all’esterno dell’impianto sportivo, cosicchè appare indubitabile che la norma stessa debba essere applicata al caso di specie.
In ordine alla sanzione da applicare, ritiene questa Commissione che la stessa debba essere contenuta nel minimo, dovendosi comunque riconoscere alla società di aver adottato tutte le normali precauzioni, tanto che dagli atti ufficiali non risultano essersi verificati incidenti di sorta tra le tifoserie.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla A.S. FRANCAVILLA l’ammenda di € 1.033. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C..
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