Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 31 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della POLISPORTIVA MONTEMAGNO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale n. 9 del 17.10.2002, con il quale veniva comminata la squalifica per sei gare al giocatore LOMANTO Nicola (gara MONTEMAGNO- BASSIGNANA del 13.10.2002-Campionato di Seconda categoria girone Q)
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 31 Ottobre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della POLISPORTIVA MONTEMAGNO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale n. 9 del 17.10.2002, con il quale veniva comminata la squalifica per sei gare al giocatore LOMANTO Nicola (gara MONTEMAGNO- BASSIGNANA del 13.10.2002-Campionato di Seconda categoria girone Q)
Con il ricorso in oggetto, la POL. MONTEMAGNO richiede una revisione del provvedimento sanzionatorio relativo al proprio giocatore sig. Lomanto Nicola, affermando che gli addebiti mossi al medesimo siano stati determinati da un’erronea interpretazione dei fatti.
Questa Commissione, letto il ricorso e la documentazione ufficiale di gara, esprime le seguenti considerazioni.
Dall’esame del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte privilegiata di prova, emerge inequivocabilmente come il sig. Lomanto, alla notifica del provvedimento di espulsione, abbia lanciato verso l’arbitro una bottiglia d’acqua con atteggiamento minaccioso, senza tuttavia riuscire ad attingerlo.
E’ pertanto evidente che la condotta tenuta del sig. Lomanto nei confronti del direttore di gara debba ritenersi fortemente censurabile e da sanzionare.
Tuttavia, tenuto conto che il gesto compiuto dal giocatore sanzionato non ha avuto conseguenze, ma ha determinato soltanto una situazione di pericolo, codesta Commissione Disciplinare ritiene di poter disporre una lieve riduzione della sanzione.
Per tali ragioni, in parziale accoglimento del reclamo
SI RIDUCE
a quattro gare la squalifica comminata al giocatore Lomanto Nicola.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata
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