Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 7 Novembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal GRUPPO SPORTIVO VERRES in riferimento alla gara VERRES – AOSTA SARRE disputatasi il 26/10/2002 nell’ambito del Campionato Regionale Juniores

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 7 Novembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal GRUPPO SPORTIVO VERRES in riferimento alla gara VERRES – AOSTA SARRE disputatasi il 26/10/2002 nell’ambito del Campionato Regionale Juniores - rilevato preliminarmente che la Società ricorrente non ha osservato l’obbligo dell’invio contestuale alla controparte di copia dei motivi sui quali si fonda il ricorso, obbligo previsto a pena di inammissibilità nel caso in cui il gravame verta su questioni che possono modificare il risultato conseguito sul campo, come si evince dalla lettura dell’art. 42, n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva; - rilevato altresì che il reclamo è stato indirizzato irritualmente al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della F.I.G.C.- L.N.D., anziché alla Commissione Disciplinare, come previsto dall’art. 42, n. 3 del C.G.S., anche se in tal caso la Commissione avrebbe potuto prendere cognizione del reclamo, visto il tenore dello stesso; - che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di Euro 104,00 che non risulta versata dal GRUPPO SPORTIVO VERRES. DISPONE la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso e per la formulazione dell’eventuale capo di incolpazione nei confronti dei giocatori e della Società AOSTA SARRE. CONFERMA il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo: VERRES – AOSTA SARRE 2 - 2
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