Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 14 Novembre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società COOP DRUENT avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti dei tesserati Giarrizzo Andrea e Lariccia Emanuele di cui al comunicato ufficiale n. 13 del 24/10/2002 – Gara SANREMO ’72 – COOP DRUENT del 19/10/2002 – Campionato Juniores Provinciale
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 14 Novembre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società COOP DRUENT avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti dei tesserati Giarrizzo Andrea e Lariccia Emanuele di cui al comunicato ufficiale n. 13 del 24/10/2002 – Gara SANREMO ’72 – COOP DRUENT del 19/10/2002 – Campionato Juniores Provinciale
Con reclamo ritualmente proposto la Società COOP DRUENT ha impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti dei giocatori Giarrizzo Andrea e Lariccia Emanuele, squalificati per cinque gare per avere il primo tenuto un comportamento violento ed ingiurioso nei confronti di un avversario e per avere il secondo rivolto frasi offensive e gesti osceni nei confronti del pubblico.
Lamenta la ricorrente l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
Esaminati gli atti ufficiali, referto arbitrale e supplemento di rapporto, si ritiene che non sussistano elementi di sorta per addivenire ad un trattamento sanzionatorio più mite. Non sono ravvisabili, infatti, condotte provocatorie poste in essere dai giocatori avversari o dal pubblico, così come sostenuto dalla ricorrente, tali da poter ritenere in qualche modo attenuata la responsabilità dei giocatori Giarrizzo e Lariccia.
Si ritiene, pertanto, congrua la pena inflitta dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere il reclamo presentato dalla Società COOP DRUENT, disponendo l’addebito della relativa tassa non versata all’atto del reclamo
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