Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 21 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRTO.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società NICHELINO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 16 del 31102002 del Comitato Regionale in relazione alla gara SATURNIO MONCALIERI – NICHELINO del 27102002, Campionato di Prima Categoria – Girone D

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 21 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRTO.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società NICHELINO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 16 del 31102002 del Comitato Regionale in relazione alla gara SATURNIO MONCALIERI - NICHELINO del 27102002, Campionato di Prima Categoria - Girone D Con ricorso inviato in data 18102002 la Società NICHELINO si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica fino al 31122003 il giocatore SELLITTI Francesco e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente sostiene esservi sensibile sproporzione tra la gravità della condotta ascritta al proprio tesserato il quale avrebbe effettivamente colpito con un pugno il direttore di gara all’orecchio destro e la sanzione inflitta. Inoltre sottolinea che il SELLITTI è calciatore di trentacinque anni e nella sua lunga ed onorata carriera non è mai stato colpito da alcun provvedimento disciplinare. Sentito da questa Commissione per averne fatto espressa richiesta il Presidente della Società sig. GASTALDO Claudio (assistito dall’avv. Giovanni Figliomeni) ha tenuto a precisare che il SELLITTI ha colpito il direttore di gara in modo del tutto involontario. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che l’arbitro veniva attinto all’orecchio destro dal giocatore del Nichelino il quale, vistosi poc’anzi mostrare il cartellino rosso, tentava in modo maldestro di richiamare la Sua attenzione, proprio mentre costui rigirava su sé stesso per recarsi nel luogo ove doveva essere battuta una punizione. L’assenza di volontà aggressiva si evincerebbe altresì dal fatto che gli altri giocatori del Nichelino, intervenuti per accompagnare fuori dal campo il responsabile, si trovavano ad una certa distanza dai fatti e pertanto se il SELLITTI avesse avuto intenti aggressivi avrebbe potuto ulteriormente metterli in atto. Infine, il giocatore ha successivamente presentato le proprie scuse al direttore di gara. Il ricorso in esame può trovare accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è assai preciso nella descrizione della condotta del calciatore sanzionato che, dopo essere stato espulso, colpiva l’arbitro con un pugno all’orecchio destro mentre costui si dirigeva verso il luogo ove doveva essere battuto il calcio di punizione. Il colpo cagionava al destinatario stordimento e dolore e la gara non veniva sospesa in quanto mancava un minuto alla fine. Ora, che il pugno fosse assolutamente intenzionale non può seriamente essere messo in discussione posto che, in caso contrario, i compagni di squadra non sarebbero prontamente intervenuti per allontanare il SELLITTI ed inoltre, alcuni fra costoro si sarebbero, a fine gara, espressamente rivolti all’arbitro prospettando l’evento come conseguenza delle sue decisioni. La condotta del giocatore è indubbiamente riprovevole considerate le conseguenze lesive, tuttavia è verosimile che il SELLITTI abbia volontariamente desistito dai suoi propositi aggressivi maturando, seppure con l’aiuto della Società, piena consapevolezza della gravità del gesto compiuto. Dette circostanze consentono di contenere la sanzione per la delineata condotta nei limiti di un anno di assenza da campi di gioco cui deve aggiungersi la sanzione per l’espulsione inflitta al giocatore medesimo nel corso della gara Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della Società NICHELINO, RIDUCE la squalifica inflitta al giocatore SELLITTI Francesco rideterminandone la durata fino a tutto il 3112003. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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