Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 21 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRTO.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società VIRTUS VILLADOSSOLA avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara VALDOSSOLA – VIRTUS VILLADOSSOLA disputatasi il 2/11/2002 nell’ambito del Campionato Regionale Juniores – Girone A (Punto 4.1.4. del C.U. N° 17 del 7/11/2002 del Comitato Regionale)

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 21 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRTO.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società VIRTUS VILLADOSSOLA avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara VALDOSSOLA - VIRTUS VILLADOSSOLA disputatasi il 2/11/2002 nell’ambito del Campionato Regionale Juniores – Girone A (Punto 4.1.4. del C.U. N° 17 del 7/11/2002 del Comitato Regionale) Con il reclamo in oggetto, la Società VIRTUS VILLADOSSOLA contesta la squalifica fino al 30/12/2005 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore BELTRAMI Flavio, ritenendola sproporzionata alla condotta del proprio tesserato e ne chiede l’annullamento o, quanto meno, una riduzione in quanto la misura adottata “inibirebbe per sempre al calciatore di giocare nella squadra giovanile”. Ad avviso della Società reclamante, il calciatore BELTRAMI Flavio non avrebbe volontariamente colpito l’arbitro, ma si sarebbe semplicemente avvicinato allo stesso per manifestare il proprio dissenso in merito ad un rigore concesso alla squadra avversaria e, trascinato dall’impeto, avrebbe involontariamente colpito al capo il direttore di gara. La tesi difensiva espressa non regge di fronte alla circostanziata e minuziosa ricostruzione dei fatti operata nel suo referto dal direttore di gara, il quale ha inoltre allegato un certificato medico rilasciato in data 2/11/2002 dall’Ospedale San Biagio di Domodossola con una diagnosi di trauma cranico ed una prognosi di cinque giorni s.c. Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono quindi essere disattese. L’episodio di violenza in questione, in considerazione della particolare gravità, rende incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, PAVARINI Avv. Paolo e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Signor BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’ A.I.A., RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla Società VIRTUS VILLADOSSOLA perché non versata; CONFERMA la squalifica fino al 30/12/2005 inflitta al giocatore BELTRAMI Flavio.
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