Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 21 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRTO.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SAN SECONDO avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 14 del 31102002 del Comitato Locale di Pinerolo in relazione alla gara BAGNOLO P.TE – SAN SECONDO del 26102002, Campionato Juniores Provinciale

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 21 NOVEMBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CRTO.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società SAN SECONDO avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in comunicato ufficiale n. 14 del 31102002 del Comitato Locale di Pinerolo in relazione alla gara BAGNOLO P.TE - SAN SECONDO del 26102002, Campionato Juniores Provinciale Con ricorso inviato in data 6112002 la Società SAN SECONDO si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo comminava le seguenti sanzioni: inibizione fino al 2642003 all’allenatore MOSCARIELLO Michele, squalifica fino al 3062004 ai giocatori MAINO Mattia e DIANO Roberto, squalifica fino al 3062003 al giocatore CHIALE Massimiliano e ne chiede la revoca o riduzione. La Società ricorrente sostiene, quanto al MOSCARIELLO, assolutamente priva di fondamento l’accusa mossa al proprio allenatore di aver istigato ad atti violenti i propri giocatori ed anzi il tecnico si sarebbe prodigato affinchè la situazione non degenerasse ed avrebbe collaborato col direttore di gara ricordandogli che, in quelle condizioni, la gara andava sospesa. Il MAINO sarebbe del tutto estraneo all’episodio del versamento del contenuto di una borraccia addosso all’arbitro ed al successivo “tentativo” di attingerlo con sputi. Il DIANO, unico responsabile di detti fatti, avrebbe agito in preda a suggestione derivante dalla grave situazione ambientale venutasi a creare. Infine il CHIALE, resosi unicamente responsabile di un “tentativo” di attingere con sputi il direttore di gara, oltrechè suggestionato dall’ambiente, non avrebbe attentato all’incolumità del direttore di gara e pertanto la sanzione andrebbe rimodulata tenendo conto dei suddetti criteri. Il ricorso in esame è infondato e deve essere respinto. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è assai preciso nella descrizione della condotta di tutti i tesserati sanzionati. Quanto ai giocatori, a parte la ovvia osservazione che non di tentativi si tratta, ma di veri e propri sputi che hanno attinto l’arbitro in diverse parti del corpo mentre usciva dal terreno di gioco, la più grave sanzione inflitta al MAINO e al DIANO trova piena giustificazione nell'ulteriore tentativo di aggressione posto in essere dai due all’uscita dal complesso sportivo e sventato dal pronto intervento dei Carabinieri. Peraltro pur non attentando, normalmente, all’incolumità del malcapitato destinatario, lo sputo è stato da sempre considerato, nell’ambito della giustizia sportiva atto di significativa inciviltà meritevole di sanzione commisurata più al grado di viltà e maleducazione che alle effettive sue potenzialità lesive e pertanto anche la sanzione inflitta al CHIALE appare pienamente giustificata. Quanto all’allenatore, le gravi offese e minacce pronunciate potrebbero non giustificare l’entità della sanzione inflitta. Tuttavia il MOSCARIELLO viene altresì incolpato di aver istigato le incivili condotte dei propri giocatori mentre la Società ricorrente nega detta circostanza. In verità, non pare credibile quanto affermato nel ricorso in esame se si considera che tra i compiti dell’allenatore non rientrano solo la guida tecnica della squadra ma anche l’educazione dei giovani calciatori al rispetto delle regole del gioco ed anche della buona educazione. Orbene poiché questa Commissione non ha alcun elemento per mettere in dubbio le capacità del MOSCARIELLO, constatata la deprecabile condotta tenuta dai calciatori del SAN SECONDO – come si fa notare nel reclamo vi sono altri giocatori colpiti da sanzione col provvedimento indicato in oggetto – è logico ritenere che il trainer minacciando ed offendendo l’arbitro abbia favorito il determinarsi di quella situazione ambientale che, secondo la Società, ha favorito la realizzazione dei gravi fatti accertati. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della Società SAN SECONDO, dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari a 104,00 Euro che non risulta versata.
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