Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 28 Novembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società SALICE FOSSANO avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore RINAUDO Elmer della Società VILLAR ‘91 incontrata in data 03/11/2002 nell’ambito del Campionato di Seconda categoria organizzato dal Comitato Provinciale di Cuneo
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 28 Novembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società SALICE FOSSANO avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore RINAUDO Elmer della Società VILLAR ‘91 incontrata in data 03/11/2002 nell’ambito del Campionato di Seconda categoria organizzato dal Comitato Provinciale di Cuneo
A seguito della gara indicata all’oggetto la Società Sportiva SALICE FOSSANO ricorreva alla Commissione Disciplinare, per la posizione irregolare del giocatore Elmer RINAUDO della Società VILLAR ‘91.
Considerata l’ammissibilità del ricorso, letti gli atti e la documentazione pervenuta a questa Commissione, nel merito si osserva quanto segue: il giocatore RINAUDO Elmer risultava squalificato per una gara in quanto espulso dal campo, come si evince dalla decisione pubblicata sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Cuneo n° 12 del 7/11/02 (pag. 408) relativo alla stagione sportiva 2002/2003.
Dal combinato disposto degli artt. 14, comma IX, 17, comma II e 41, comma II, C.G.S. si evince che il giocatore espulso dal campo nel corso di una partita ufficiale è automaticamente squalificato, per almeno una gara, e che tale sanzione deve essere immediatamente scontata in occasione della gara ufficiale successiva a quella in cui è stato disposto il provvedimento arbitrale.
La squalifica suddetta, dunque, doveva essere scontata in occasione della gara disputata in data 3/11/2002 tra le Società VILLAR ’91 - SALICE FOSSANO.
Al contrario, come si evince dal referto arbitrale e dai documenti allegati al ricorso, in occasione della gara citata il giocatore RINAUDO Elmer è stato irregolarmente schierato in campo conseguendo anche un’ammonizione nel corso del primo tempo.
Pertanto, poiché il giocatore suddetto non avrebbe dovuto disputare la citata gara in quanto in costanza di squalifica.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare delibera di accogliere il ricorso in oggetto e con riferimento alla gara del 03/11/2002 di Seconda categoria la stessa deve essere omologata con il seguente risultato:
VILLAR ’91 - SALICE FOSSANO 0 – 2
Al giocatore RINAUDO Elmer è ulteriormente inflitta una giornata di squalifica;
- alla Società VILLAR 91 è inflitta l’ammenda di Euro 155,00.
- al sig. MARGARIA Bruno, dirigente accompagnatore ufficiale della Società VILLAR 91, viene inflitta la inibizione a tutto il 28/02/2003.
Nulla si dispone in merito alla tassa reclamo che non risulta versata.
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