Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 5 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CALUSO CALCIO avente ad oggetto l’inibizione a svolgere ogni attività sino al 31/12/2005, ai sensi dell’art. 14 C.G.S., al proprio massaggiatore PROCOPIO PASQUALE, inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del 17/11/2002 tra le Società LA CHIVASSO – CALUSO CALCIO, con provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale n° 19 del 21 Novembre 2002

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 5 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società CALUSO CALCIO avente ad oggetto l’inibizione a svolgere ogni attività sino al 31/12/2005, ai sensi dell’art. 14 C.G.S., al proprio massaggiatore PROCOPIO PASQUALE, inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara del 17/11/2002 tra le Società LA CHIVASSO – CALUSO CALCIO, con provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale n° 19 del 21 Novembre 2002 A seguito della gara indicata all’oggetto la Società sportiva CALUSO CALCIO ricorreva alla Commissione Disciplinare, richiedendo la riduzione dell’inibizione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio massaggiatore PROCOPIO Pasquale. Considerata l’ammissibilità del ricorso, letti gli atti e la documentazione pervenuta a questa Commissione, nel merito si osserva quanto segue: al minuto 35° del primo tempo il Sig. PROCOPIO Pasquale, massaggiatore della squadra CALUSO CALCIO, veniva allontanato dal campo a causa delle continue proteste dallo stesso rivolte in relazione alle decisioni del direttore di gara. L’arbitro, avvicinatosi al predetto per invitarlo a lasciare il campo, veniva violentemente colpito all’inguine da quest’ultimo con un calcio. La Società ricorrente contesta quest’ultima circostanza sostenendo che il calcio avrebbe soltanto sfiorato il ginocchio dell’arbitro senza colpirlo, allegando una fotografia a supporto delle proprie deduzioni. La fotografia in questione, nella quale è ritratto il sig. PROCOPIO mentre sferra il calcio al direttore di gara, non è affatto idonea a confutare il referto arbitrale che al contrario, ai sensi dell’art. 31 C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Pertanto, poiché la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua rispetto al grave comportamento tenuto dal sig. PROCOPIO ed alle conseguenze dello stesso riferite dall’arbitro. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto e confermare il provvedimento del Giudice Sportivo. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo allegata al ricorso.
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