Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 5 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla POLISPORTIVA ARDENS CERIALDO in riferimento alla gara ARDENS CERIALDO – AZZURRA disputatasi il 10/11/2002 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone N

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 5 Dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla POLISPORTIVA ARDENS CERIALDO in riferimento alla gara ARDENS CERIALDO – AZZURRA disputatasi il 10/11/2002 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone N All’esito della gara ARDENS CERIALDO - AZZURRA, disputatasi il 10/11/2002 e terminata con il risultato finale di parità (due a due), la Polisportiva ARDENS CERIALDO proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore GANDOLFO MINOZZI Rossano nonostante risultasse squalificato, come da comunicato ufficiale n° 11 del 31/10/2002 del Comitato Provinciale di Cuneo, e chiedeva l’invalidazione del risultato ottenuto sul campo. La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e CAMPAGNA Avv. Flavio, alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A.: - dato atto che, con il ricorso in oggetto, la Polisportiva ARDENS CERIALDO ha dedotto l’illegittimo impiego nella gara in questione, da parte della Società AZZURRA, del giocatore GANDOLFO MINOZZI Rossano perché squalificato ed ha richiesto la emissione dei provvedimenti consequenziali; - osservato che, dall’esame del comunicato ufficiale n° 11 del 31/10/2002, relativo alle gare disputatesi il 25/26/27 Ottobre 2002, sesta giornata del Campionato di Seconda Categoria, si evince che il calciatore GANDOLFO MINOZZI Rossano risulta squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (quarta infrazione); - acclarato che il suddetto calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara successiva alla data del 31/10/2002, giorno di pubblicazione del provvedimento di squalifica sul comunicato ufficiale, e, quindi, nella giornata del 10/11/2002, a nulla rilevando che il calciatore in questione non sia stato impiegato dalla Società AZZURRA nella gara disputata il 31/10/2002 contro la Società GENOLA; - ritenuto, di conseguenza, che il giocatore sopra menzionato è stato utilizzato nella gara anzidetta senza titolo legittimo e che, pertanto, la gara stessa va ritenuta invalidata ai sensi dell’art. 12, n° 5, lett a del Codice di Giustizia Sportiva; DELIBERA 1) di infliggere alla Società AZZURRA la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 – 2, nonché l’ammenda di Euro 150 (centocinquanta); 2) di squalificare il giocatore GANDOLFO MINOZZI Rossano per una ulteriore giornata di gara; 3) di inibire il dirigente accompagnatore della Società AZZURRA Sig. COSTA Giuseppe fino al 10/02/2003; 4) di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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