Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società LA CHIVASSO avente ad oggetto l’utilizzo di un numero irregolare di giocatori fuori quota da parte della Società SAN MAURIZIO MALANGHERO incontrata in data 16/11/2002 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale organizzato dal Comitato Locale di Ivrea

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società LA CHIVASSO avente ad oggetto l’utilizzo di un numero irregolare di giocatori fuori quota da parte della Società SAN MAURIZIO MALANGHERO incontrata in data 16/11/2002 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciale organizzato dal Comitato Locale di Ivrea Rilevato preliminarmente che la Società ricorrente non ha osservato l’obbligo dell’invio contestuale alla controparte della copia dei motivi sui quali si fonda il reclamo stesso, obbligo previsto a pena d’inammissibilità nel caso in cui il gravame verta come nel caso in esame su questioni che possono modificare il risultato conseguito sul campo. Considerato che l’inosservanza del suddetto obbligo regolamentare preclude l’esame nel merito della questione. Visto il combinato disposto degli artt. 42, n. 6 e 29, n. 9 del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Società LA CHIVASSO, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di Euro 104,00 che non risulta versata dalla Società ricorrente.
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