Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società OMEGNA 1906 relativamente alla gara VALLESTRONA – OMEGNA del 30/11/2002 valevole per il Campionato Provinciale Juniores
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società OMEGNA 1906 relativamente alla gara VALLESTRONA – OMEGNA del 30/11/2002 valevole per il Campionato Provinciale Juniores
Il reclamo di cui sopra è stato esaminato nella riunione del 10/01/2003 dalla Commissione Disciplinare presenti: Avv. Tommaso Servetto (Presidente), Avv. Alfredo Repetti, Avv. Flavio Campagna componenti ed alla presenza del sig. Sergio Boccalatte rappresentante A.I.A..
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di V.C.O. ha applicato la sanzione della perdita della gara e della penalizzazione di un punto in classifica ad entrambe le Società per non essersi le medesime presentate sul terreno di gioco.
Avverso tale decisione interpone reclamo la Società OMEGNA 1906 evidenziando il fatto che la medesima Società non aveva presentato la squadra in seguito alla comunicazione telefonica avvenuta da parte della Società VALLESTRONA che, a causa del grave lutto patito dalla Società medesima, la partita non si sarebbe disputata.
La ricorrente evidenzia altresì di aver tentato di contattare la sede del Comitato Provinciale senza riuscire a rintracciare nessuno.
Agli atti vi è pure una missiva della Società VALLESTRONA diretta al Comitato Provinciale V.C.O. con cui si evidenzia che per mero errore di trascrizione, oltre al rinvio della gara PIEVESE – VALLESTRONA, non era stata inserita anche la richiesta del rinvio della gara in oggetto che per altro era coincidente con la sepoltura dell’allenatore della squadra sig. Giuseppe Pinto deceduto improvvisamente. La Società VALLESTRONA con grande senso di sportività chiedeva comunque che venisse assegnata la vittoria a tavolino alla Società OMEGNA 1906 non essendo questa assolutamente responsabile ed avendo agito fidandosi della loro comunicazione.
La Commissione Disciplinare preso atto di quanto sopra ritiene che la vicenda in oggetto possa trovare disciplina nell’art. 55 delle N.O.I.F. che disciplina la mancata presentazione in campo per causa di forza maggiore.
Orbene è comprensibile che un così grave lutto, improvviso, avvenuto a ridosso dei tempi di effettuazione della gara, che viene a colpire una Società che si vede tragicamente privata del proprio allenatore possa ingenerare uno stato di confusione e giustifichi una non particolare attenzione nello svolgimento dell’attività burocratica finalizzata ad ottenere il rinvio della gara. Rinvio che peraltro era stato richiesto per la gara che doveva essere disputata da altra squadra della Società il giorno successivo.
Il rispetto dell’evento luttuoso anche da parte della Società OMEGNA 1906 è sintomo di grande osservanza dei valori della solidarietà e della correttezza sportiva che devono permeare ogni attività nell’ambito sportivo a prescindere da ogni rigoroso formalismo.
Alla luce di ciò la Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo
ANNULLA
la delibera del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 16 e dispone che il Comitato Provinciale faccia recuperare la gara non giocata.
Nulla si dispone sulla tassa di reclamo che non risulta versata.
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