Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società C.G.F. RICAMBI AUTO relativamente alla partita C.G.F. RICAMBI AUTO – HG TORINO del 21/9/2002 Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque QUESITO INTERPRETATIVO ALLA CORTE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1 LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società C.G.F. RICAMBI AUTO relativamente alla partita C.G.F. RICAMBI AUTO – HG TORINO del 21/9/2002 Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque QUESITO INTERPRETATIVO ALLA CORTE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 22 COMMA 1 LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Commissione Disciplinare preso atto: 1) che nella riunione del 11/10/02 veniva dichiarato inammissibile il reclamo della Società C.G.F.RICAMBI AUTO relativamente alla gara C.G.F.RICAMBI AUTO – HG TORINO poiché la reclamante, interponendo ricorso per una irregolare posizione di un giocatore schierato dalla Società avversaria, aveva preannunciato reclamo al Giudice Sportivo e, successivamente, inviato il reclamo al medesimo Giudice anziché alla Commissione Disciplinare competente a decidere ai sensi dell’art. 42 c. 3 C.G.S.; 2) che la C.A.F. con delibera del 18/11/2002, a questa Commissione trasmessa con lettera del 18/12/2002, ha annullato la delibera di questa Commissione per insussistenza della inammissibilità trasmettendo gli atti a questa Commissione perché provveda alla decisione di merito; 3) che la delibera della C.A.F. fa emergere una inconciliabile interpretazione delle norme del C.G.S. in ordine alla procedura ed in ordine agli organi da investire nella presentazione di un reclamo da parte di questa ed altre Commissioni Disciplinari e la C.A.F.; 4) che questa Commissione Disciplinare, pur prestando ossequio alla interpretazione dell’organo superiore ritiene di non poterne condividere le argomentazioni nella parte in cui evidenzia: “Bisogna rilevare, tuttavia, che lo ha inviato al ‘Comitato Regionale Piemonte – Valle d’Aosta” e, quanto al Giudice Sportivo, solo alla “c. att” di questi. Se è vero, dunque, che la società non ha investito del reclamo direttamente la Commissione Disciplinare, è anche vero che ne ha investito in prima battuta ed in maniera diretta quel Comitato Regionale cui ha indirizzato il preannunzio di reclamo ed il reclamo stesso e presso cui è insediata la Commissione.” Siffatta interpretazione, basata sul fatto che occasionalmente la sede di invio del reclamo coincide con quella della Commissione Disciplinare, creerebbe una evidente disparità di trattamento, tra coloro che appartengono ai Comitati Provinciali diversi dalla sede del Comitato Regionale, che inviando il reclamo al Giudice Sportivo presso tale Comitato dovrebbero vedersi dichiarare la inammissibilità per avere investito del reclamo un organo non competente a decidere e comunque sedente in luogo diverso da dove ha sede la Commissione Disciplinare. Parimenti non condivisibile appare l’affermazione che, nel caso che ci occupa, sia stato investito il Comitato Regionale (sembrerebbe legittimamente) perché questo non è organo di Giustizia Sportiva e non può essere destinatario di reclami afferenti la giustizia sportiva. Al di là di ogni “rigorosa esasperazione” dell’interpretazione del dettato normativo pare a questa Commissione che l’interpretazione della C.A.F. sia, di fatto, abrogativa dell’art. 29 comma 9 nella parte in cui prevede che: “La inosservanza delle formalità di cui ai commi 5… costituisce motivo di inammissibilità” e tra le formalità di cui al comma 5 del medesimo articolo è appunto previsto che: “tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi a cura degli interessati, agli Organi competenti”. Così interpretando la norma i ricorsi ed i reclami possono essere inviati, a prescindere dalla competenza a decidere, a qualunque organo (alla C.A.F. anziché al Giudice Sportivo, o viceversa) per essere validamente proposti. A parere di questa Commissione non può essere annoverato tra le semplici irregolarità (che quindi possono essere sanate) ciò che è espressamente previsto a pena di inammissibilità e ciò per una serie di motivi. Prima tra tutti è che la irregolarità deve essere comunque sanata da che vi ha dato causa (es. mancato versamento della tassa di reclamo); in secondo luogo perché svuoterebbe arbitrariamente di contenuto il dettato normativo previsto dall’art. 29, c. 5 e c. 9; terzo perché se il legislatore sportivo avesse voluto ciò lo avrebbe espressamente detto mentre, al contrario, ha previsto l’inammissibilità del reclamo inviato ad un organo non competente a decidere; quarto perché così facendo si verrebbe comunque a premiare chi ignora le norme a discapito di chi le conosce e le applica correttamente; da ultimo perché l’art. 2 c. 5 del C.G.S. prevede che non possa mai essere invocata a scusa l’ignoranza delle norme federali. 5) Che interpretazione della norma è rilevante al fine della decisione ai sensi dell’art. 22 c. 1 C.G.S.; DELIBERA di trasmettere gli atti alla Corte Federale affinché la medesima interpreti, con interpretazione valida erga omnes, la norma, oggetto di discorde ed inconciliabile interpretazione; SOSPENDE il procedimento fino alla pronuncia della Corte Federale sulla interpretazione del combinato disposto di cui all’art. 29 commi 5 e 9 ed in particolare se tale violazione procedurale da parte del ricorrente costituisca mera irregolarità e non motivo di inammissibilità del reclamo.
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