Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società PRATIGLIONE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale n. 23 del 12.12.2002, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 31.3.2003 al tesserato Moro Fabrizio (gara PRATIGLIONE – PAVONE SAMONE del 9.12.2002 – Campionato Regionale Serie D Calcio a Cinque – girone B)
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 26del 16 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società PRATIGLIONE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale n. 23 del 12.12.2002, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 31.3.2003 al tesserato Moro Fabrizio (gara PRATIGLIONE - PAVONE SAMONE del 9.12.2002 - Campionato Regionale Serie D Calcio a Cinque - girone B)
Con il ricorso in oggetto la Società PRATIGLIONE richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. Moro Fabrizio, affermando che il medesimo non avrebbe colpito il direttore di gara.
Questa Commissione osserva al contrario come dal referto arbitrale risulti in modo inequivoco che il suddetto giocatore abbia ingiuriato l’arbitro e lo abbia colpito al volto con uno schiaffo.
Come noto, tale documentazione costituisce fonte di prova piena per la Giustizia Sportiva e nella fattispecie non sussiste elemento alcuno che consenta di metterne in dubbio la veridicità.
Pertanto il comportamento ascritto al tesserato squalificato giustifica appieno l’entità della sanzione comminata.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il ricorso della Società PRATIGLIONE, con conseguente addebito della tassa di reclamo di Euro 104 che non risulta versata.
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