Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società D’ACAJA avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 23 del 12/12/2002 del Comitato Regionale in relazione alla gara D’ACAJA – VILLAFRANCA del 08/12/2002, Campionato di Prima Categoria – Girone E

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società D’ACAJA avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 23 del 12/12/2002 del Comitato Regionale in relazione alla gara D’ACAJA - VILLAFRANCA del 08/12/2002, Campionato di Prima Categoria - Girone E Con ricorso inviato in data 21/12/2002 la Società D’ACAJA si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare il calciatore CUCCIA Davide reo di aver colpito, al termine della gara, un giocatore avversario al volto procurandogli lesioni con perdita di sangue. La Società ricorrente chiede la revoca o la riduzione della predetta sanzione lamentando la lacunosità del rapporto arbitrale e l’eccessiva severità del provvedimento. In verità la Società ricorrente non smentisce né il verificarsi del tafferuglio a fine gara, né la partecipazione allo stesso da parte del Cuccia. Ciò che si contesta è che dal referto arbitrale non emergerebbe con sufficiente precisione la modalità (schiaffo, pugno, testata) con cui il Cuccia avrebbe colpito il proprio avversario. Il ricorso in esame non può trovare accoglimento. Il Direttore di gara ha descritto con sufficiente precisione la dinamica del gesto violento di cui si è reso responsabile il Cuccia a fine incontro. Il fatto che non sia stato indicato in quale modo il Cuccia abbia colpito al volto l’avversario a nulla rileva ai fini della determinazione della responsabilità e della quantificazione della pena, posto che non è in dubbio, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla ricorrente, che ciò sia accaduto e che sia accaduto volontariamente. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, R I G E T T A il ricorso in oggetto. Dispone l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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