§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara. NUOVA GIOVENTU’ SUPERSANO – POL. MATINO del 5 gennaio 2003(Reclamo della Pol. Matino in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MUDONI FLAVIO ,squalificato fino all’8 marzo 2003,di cui alla delibera riportata sul Com.Uff.n. 24 in data 9 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 27 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara. NUOVA GIOVENTU' SUPERSANO - POL. MATINO del 5 gennaio 2003(Reclamo della Pol. Matino in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MUDONI FLAVIO ,squalificato fino all'8 marzo 2003,di cui alla delibera riportata sul Com.Uff.n. 24 in data 9 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali;
Che dal referto arbitrale si evince la volontarietà del gesto compiuto dal calciatore MUDONI FLAVIO nei confronti di un calciatore avversario;
Che, pertanto , congrua appare la sanzione inflitta dal Primo Giudice;
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dalla Pol. Matino e,per l'effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della Società reclamante.
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