COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima categoria – Reclami Gara MINERVINO MURGE – MARCONI del 9/ 2/2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima categoria - Reclami
Gara MINERVINO MURGE - MARCONI del 9/ 2/2003
Esaminati gli atti ufficiali rilevato:
- che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società Marconi di Ischitella adiva questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in oggetto contestando alla società Minervino Murge la violazione dell'art. 61 NOIF per la partacipazione alla gara di un giocatore non avente titolo;
- che la reclamante concludeva chiedendo l'applicazione dell'art. 7 comma 5° CGS e, quindi, la vittoria in proprio favore.
Tanto premesso, preliminarmente ad ogni altra argomentazione dall'esame degli atti ufficiali e dal supplemento arbitrale questo Giudice Sportivo ha rilevato che nella gara in oggetto il calciatore Simone Francesco, della società Minervino Murge, identificato con la maglia n° 19, preliminarmente alla gara e presente in campo dall'11° minuto del secondo tempo, è stato attinto da provvedimento di ammonizione.
Nel contempo,dal Comunicato Ufficiale n° 28 pubblicato in data 6/2/03 è emerso che il sig. Simone Francesco risultava già squalificato per una giornata poichè recidivo in ammonizione - 4^infrazione.
A questo punto ed in tali termini la fattispecie rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 12 comma 5° lettera A CGS, poichè la Società Minervino Murge ha schierato in campo un calciatore squalificato e non avente titolo a prendere parte alla gara.
Da ciò consegue altresì che il reclamo come proposto e motivato dalla istante Marconi di Ischitella non è meritevole di accoglimento, poiché la fattispecie descritta dalla reclamante non contempla alcuna violazione dell'art. 61 delle NOIF.
Infatti, l'unico motivo di doglianza avanzato dalla istante consiste nella difformità tra la distinta avversaria e la distinta riassuntiva dei provvedimenti presi durante l'incontro e delle sostituzioni operate dalle squadre, compilata dall'arbitro e da questi consegnata ad entrambe le società.
In sostanza, secondo la reclamante, la società Minervino Murge avrebbe utilizzato durante la gara un giocatore con il numero 19 non indicato in distinta consegnata alla istante prima dell'incontro.
A parere di questo G.S., le aromentazioni della reclamante risultano infondate e contraddittorie, poichè per propria ammissione la istante ha dichiarato che durante la gara la difformità tra il numero di maglia indicato in distinta e quello del giocatore in campo "Si è resa subito evidente...".
A ciò si aggiunga che non è in contestazione il riconoscimento dei calciatori delle squadre effettuato dall'arbitro, nè che in distinta fossero indicati calciatori irregolarmente tesserati poichè diversamente
l'arbitro ne avrebbe impedito la partecipazione alla gara. A tutela delle società è poi destinato il comma 4° dell'art. 61 NOIF, che prevede il diritto al controllo della documentazione esibita all'arbitro dalla squadra avversaria onde rilevare eventuali irregolarità.
Pertanto, l'errore nella numerazione riportato in distinta dalla società Minervino Murge, successivamente corretta solo sulla documentazione depositata nelle mani dell'arbitro e trasmessa a questo Giudice Sportivo non incide sulla regolarità della gara nè tantomeno può portare alla sua invalidazione, trattandosi di un adempimento formale a carico di una società nei riguardi di una squadra avversaria (art. 61 comma 3° NOIF).
In conclusione risulta errato il richiamo normativo all'art. 7 CGS riportato nelle conclusioni della reclamante poichè è noto che a seguito della riforma dell'Agosto 2001 la norma applicabile in materia è l'art . 12 CGS.
P.Q.M.
DELIBERA
1) di comminare ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 5° lettera A CGS a carico della società Minervino Murge la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 in favore della soc. Marconi di Ischitella;
2) di rigettare per le motivazioni innanzi indicate il reclamo proposto dalla soc. Marconi, non addebitando sul conto della reclamante la relativa tassa stante l'errore indotto dalla società Minervino Murge.
3) di comminare a carico della Società Minervino Murge la sanzione sportiva dell'ammonizione per effetto della mancata rettifica della distinta calciatori consegnata alla società reclamante, in violazione dell'art. 61 comma 3° NOIF.