COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 7/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – RECLAMI Gara ATLETICO CALCIO MOTTOLA – ISCHIATARANTO del 20/10/ 2002
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 7/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - RECLAMI
Gara ATLETICO CALCIO MOTTOLA - ISCHIATARANTO del 20/10/ 2002
Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che
- con preannuncio telegrafico del 21.10.2002 seguito da tempestivo e rituale reclamo di pari data, la soc. Ischiataranto proponeva ricorso avverso la regolarità dello svolgimento della gara ATLETICO CALCIO MOTTOLA - ISCHIATARANTO del 20.10.2002;
- a motivo del reclamo, la soc. istante deduceva che l'arbitro aveva provveduto alla consegna della copia della distinta dei calciatori della soc. A.C. Mottola al termine del primo tempo, anzichè prima dell'inizio della gara, nonostante espressa richiesta fatta in tal senso;
- essendo state, pertanto, violate, secondo la reclamante, le norme di cui all'art. 62 comma 2 N.O.I.F., nonchè l'art. 3 comma 2 delle Regole del giuoco calcio, la soc. Ischiataranto chiedeva dichiararsi l'irregolarità della gara in oggetto e la ripetizione della stessa ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera c C.G.S.;
- con supplemento reso in data 5.11.2002, l'arbitro della partita confermava la circostanza esposta dalla società istante, precisando tuttavia che la richiesta di consegna della distinta era stata a lui formulata dal dirigente accompagnatore della squadra ospitata quando le due formazioni erano ormai schierate al centro del campo, mentre il direttore di gara si accingeva a fischiare il calcio d'inizio della partita;
- per tali motivi, l'arbitro aveva provveduto a consegnare la distinta in questione nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo;
tanto premesso, osserva questo G.S.che il reclamo in oggetto non è meritevole di accoglimento in quanto non risulta applicabile la norma di cui all'art. 61, comma 2 delle N.O.I.F.. Infatti, tale disposizione prevede espressamente che la mancata osservanza, da parte dell'arbitro, dell'adempimento ivi previsto costituisce motivo di reclamo solo quando il direttore di gara abbia omesso di provvedervi, benchè "tempestivamente sollecitato". Nel caso di specie, la richiesta avanzata dalla società reclamante è stata formulata solo quando la partita stava per avere inizio, sicchè nessuna irregolarità può essere riscontrata nella fattispecie in oggetto.
P.Q.M.
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dalla soc. Ischiataranto, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante;
2) di omologare il risultato di 1 - 0 in favore della Soc. Atletico Mottola conseguito sul campo.
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