COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: GIOVENTU’ CALCIO SANTERAMO – FIBAL PULSANO del 10 novembre 2002 (Reclamo della Gioventù Calcio Santeramo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente , sig FIORENTINO ERASMO , inibito fino al 31 gennaio 2003 , e del calciatore DI NARDO BRUNO , squalificato per 5 gare , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 17 in data 14 novembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: GIOVENTU' CALCIO SANTERAMO - FIBAL PULSANO del 10 novembre 2002 (Reclamo della Gioventù Calcio Santeramo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente , sig FIORENTINO ERASMO , inibito fino al 31 gennaio 2003 , e del calciatore DI NARDO BRUNO , squalificato per 5 gare , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 17 in data 14 novembre 2002 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Considerato che il comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara dal dirigente , sig Fiorentino Erasmo , non consente alcuna riduzione dell'inibizione inflitta dal Primo Giudice; Ritenuto che il calciatore Di Nardo Bruno rivolgeva solo frasi irreguardose nei confronti dell'arbitro, al quale tirava la maglietta senza conseguenze , per cui è possibile addivenire ad una lieve riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo ; P . Q . M . DELIBERA Confermare l'inibizione inflitta al dirigente , sig Fiorentino Erasmo; Ridurre a 4 (quattro) giornate la squalifica inflitta al calciatore Di Nardo Bruno e , per l'effetto , non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it