COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – CAMPIONATO Seconda categoria – Reclami GARA DEL 05/01/2003 REAL BARLETTA – TROIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 25 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - CAMPIONATO Seconda categoria - Reclami
GARA DEL 05/01/2003 REAL BARLETTA - TROIA
Esaminati gli atti ufficiali; Rilevato che:
- con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la società G.S. Troia proponeva ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto;
- in particolare, la reclamante deduceva che la società Real Barletta aveva violato le disposizioni relative alla utilizzazione dei calciatori "juniores" di cui al C.U. del C.R.P. n. 4 dell'1.8.2002; infatti, pur avendo regolarmente iniziato la gara con n. 3 calciatori appartenenti alla categoria juniores, a seguito della espulsione, avvenuta nei primi minuti di gioco del II° tempo, del calciatore Buonamassa Pietro (20/6/1985), non aveva provveduto a reintegrare il "numero minimo legale" di calciatori juniores, pur potendovi provvedere mediante le sostituzioni, tutte ancora da effettuarsi;
- pertanto, chiedeva, ai sensi dell'art. 12 comma 5° C.G.S, la assegnazione della vittoria con il risultato di 0-2 in suo favore;
- tanto premesso questo Giudice Sportivo osserva quanto segue: Il reclamo proposto dalla società G.S. Troia É infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento. Infatti, in occasione della gara in oggetto, la società A.S. Real Barletta non ha in alcun modo violato le prescrizioni in materia di utilizzazione dei calciatori juniores riportate sul C.U. del C.R.P. n. 4 dell'1.8.2002. Tali prescrizioni, infatti, prevedono espressamente che l'obbligo generale di utilizzazione dei suddetti calciatori trova deroga nel caso ".........di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori". E' evidente, dunque, che, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, nell'ipotesi di espulsione diretta di un calciatore juniores la società non è obbligata a ripristinare il numero minimo legale di tesserati appartenenti alla citata categoria, vertendosi proprio in uno dei casi esimenti testualmente previsti dalle disposizioni normative in materia. Per completezza espositiva, fa rilevare che la giurisprudenza di questo ufficio, della Commissione Disciplinare e della CAF citata dalla reclamante non può trovare applicazione al caso di specie, essendo essa relativa ad una fattispecie del tutto diversa. Tanto esposto, il G.S.
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dalla società G.S. Troia, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore della società A.S. Real Barletta.