COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A. S. REAL BARLETTA – G. S. TROIA del 5 gennaio 2003 (Reclamo del G. S. Troia avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 25 in data 16 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: A. S. REAL BARLETTA - G. S. TROIA del 5 gennaio 2003 (Reclamo del G. S. Troia avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 25 in data 16 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che ,quanto dedotto dalla reclamante , non trova conferma nelle prescrizioni in materia di utilizzazione dei calciatori juniores , così come riportato sul Com. Uff. n. 4 dell'1 agosto 2002 del Comitato Regionale Puglia; infatti l' A. S. Real Barletta ha schierato ,sin dall'inizio della gara ,i tre calciatori juniores ed è rimasto in campo con due solo a seguito dell'espulsione di uno di essi;
Ritenuto , pertanto , che la gara deve intendersi del tutto regolare , in quanto ,in tali prescrizioni , è prevista la deroga nel caso " di espulsione dal terreno di gioco", per cui l'A. S. Real Barletta non era tenuta a ripristinare il numero dei calciatori juniores in campo;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Rigettare il reclamo proposto dal G. S. Troia confermando il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore dell' A. S. Real Barletta;
Addebitare la tassa sul conto della Società reclamante ,così come espressamente richiesto.
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