COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria – Reclami Gara PUGLIA SPORT ALTAMURA – AUSONIA TARANTO del 26/ 1/ 2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria - Reclami Gara PUGLIA SPORT ALTAMURA - AUSONIA TARANTO del 26/ 1/ 2003 Esaminati gli atti ufficiali; premesso che: - con comunicazione telegrafica del 26/1/2003 la soc. Pol. Ausonia Taranto preannunciava reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto; - la medesima società non provvedeva a dare seguito al preannuncio entro il termine previsto dall'art. 42 I° comma C.G.S.; tanto premesso DELIBERA 1) di dichiarare improcedibile il reclamo proposto dalla società Pol.Ausonia Taranto, addebitando pertanto la relativa tassa sul conto della reclamante; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 0 in favore della Soc. Puglia Sport Altamura.
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