COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria – Reclami Gara SANNICOLA CALCIO – CORIGLIANO del 2/ 2/ 2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria - Reclami
Gara SANNICOLA CALCIO - CORIGLIANO del 2/ 2/ 2003
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che:
- con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la Soc. U.S. CORIGLIANO proponeva reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto;
- in particolare decuceva che, al 15° minuto del secondo tempo la soc. A.S. SANNICOLA CALCIO aveva provveduto a sostituire il calciatore Fiorito Graziano (14/09/1986) con il calciatore Nigro Luca (11/07/1983),contravvenendo all'obbligo di impiegare per l'intera durata dell'incontro almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1984 in poi; chiedeva pertanto l'assegnazione della vittoria per 2 - 0 come previsto dal C.G.S..
- la soc. A.S. SANNICOLA CALCIO, con comunicazione dell'8/2/2003, faceva pervenire proprie controdeduzioni;
tanto premesso, osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo proposto dalla soc. U.S. CORIGLIANO è fondato e merita accoglimento.
Infatti, dall'esame degli atti ufficiali, si evince inequivocabilmente che la soc. A.S. SANNICOLA CALCIO, sostituendo il tesserato Fiorito Graziano con il tesserato Nigro Luca, ha effettivamente contravvenuto alla prescrizione di cui al C.U. n. 4 dell'1/8/2002 del C.R. PUGLIA, che impone l'utilizzazione per l'intera durata della gara di almeno un calciatore nato dall'1/1/1984 in poi.
Per completezza, si fa rilevare che le controdeduzioni formulate dalla soc. A.S. SANNICOLA CALCIO sono del tutto prive di rilievo.
tanto esposto, visti ed applicati gli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F. e 12 comma 5 C.G.S.
DELIBERA
di comminare alla soc. A.S. SANNICOLA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 in favore della soc. U.S. CORIGLIANO disponendo di non addebitarsi la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.