COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U. S. VALENTINO MAZZOLA MOLFETTA – A. C. PRO MOLFETTA CALCIO del 5 gennaio 2003 (Reclamo dell’U. S. Valentino Mazzola Molfetta avverso il risultato della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore DE NICHILO IGNAZIO ,tesserato con la Società A.C.Pro Molfetta Calcio,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 25 in data 16 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: U. S. VALENTINO MAZZOLA MOLFETTA - A. C. PRO MOLFETTA CALCIO del 5 gennaio 2003 (Reclamo dell'U. S. Valentino Mazzola Molfetta avverso il risultato della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore DE NICHILO IGNAZIO ,tesserato con la Società A.C.Pro Molfetta Calcio,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 25 in data 16 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Udito il rappresentante della ricorrente;
Considerato che la reclamante assume che alla gara in oggetto ha partecipato il calciatore DE NICHILO IGNAZIO ,in posizione irregolare , per essere stato espulso durante la gara Atletico Vieste - Pro Molfetta Calcio dell'8 dicembre 2002;
Accertato che dagli atti ufficiali il cennato calciatore non risulta essere stato espulso nella gara succitata;
Sentito l'arbitro della gara in questione ,che ha reso supplemento di referto , nel quale ha dichiarato che al 39° del secondo tempo ha soltanto ammonito ,e non espulso , il calciatore De Nichilo Ignazio;
Considerato , pertanto , che lo stesso calciatore ha partecipato alla gara in posizione regolare;
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo in epigrafe e , per l'effetto , addebitare la tassa sul conto della reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U. S. VALENTINO MAZZOLA MOLFETTA – A. C. PRO MOLFETTA CALCIO del 5 gennaio 2003 (Reclamo dell’U. S. Valentino Mazzola Molfetta avverso il risultato della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore DE NICHILO IGNAZIO ,tesserato con la Società A.C.Pro Molfetta Calcio,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 25 in data 16 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia)."