COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U. S. FRAGAGNANO – CASERMETTE ARNESANO del 16 febbraio 2003 (Reclamo dell’U. S. Fragagnano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GIUSTIZIERI MASSIMILIANO , squalificato fino al 18 febbraio 2004 ,di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n. 30 in data 20 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°33 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: U. S. FRAGAGNANO - CASERMETTE ARNESANO del 16 febbraio 2003 (Reclamo dell'U. S. Fragagnano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GIUSTIZIERI MASSIMILIANO , squalificato fino al 18 febbraio 2004 ,di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n. 30 in data 20 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Udito il rappresentante della ricorrente;
Considerato che l'arbitro non ha subito danni fisici e che il calciatore ha sempre tenuto un comportamento corretto anche nella passata stagione sportiva, per cui è possibile addivenire ad una lieve riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo;
P.Q.M. D E L I B E R A
Ridurre al 30 novembre 2003 la squalifica inflitta al calciatore Giustizieri Massimiliano dell'U.S. Fragagnano;
Restituire la tassa versata di euro 104,00 stante il parziale accoglimento del ricorso.
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