COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara:U. S. ATLETICO COLLEPASSO – A C DELTA SAN DONATO del 27 ottobre 2002 (Reclamo dell’U S Atletico Collepasso avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore CAIAFFA PASQUALE ).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA - COMITATO PROVINCIALE di LECCE
Gara:U. S. ATLETICO COLLEPASSO - A C DELTA SAN DONATO del 27 ottobre 2002 (Reclamo dell'U S Atletico Collepasso avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del
calciatore CAIAFFA PASQUALE ).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che , dagli accertamenti esperiti, risulta che il calciatore CAIAFFA PASQUALE fu squalificato nella scorsa stagione sportiva per una giornata in Coppa Puglia (vedi Com. Uff. n. 6 del 13 settembre 2001) e per una giornata nel campionato di competenza(vedi Com. Uff. n. 39 del 2 maggio 2002), quando era tesserato con la Società Corigliano;
Che detto calciatore , trasferito dalla Società Corigliano alla Società A C Delta San Donato in data 19 settembre 2002,risulta aver scontato regolarmente la squalifica inflittagli lo scorso campionato nella gara del 15 settembre 2002 (Corigliano - Diso),alla quale non ha partecipato;
Risulta .invece, che lo stesso calciatore non ha scontato la squalifica inflittagli per una giornata nella Coppa Puglia dello scorso campionato perché, essendo stato trasferito dal Corigliano al Delta San Donato , avrebbe dovuto, a norma dell'art. 17 comma 6 C G S,scontare detta squalifica nella prima gara della nuova Società;
Che, pertanto, il suddetto calciatore ha preso parte alla gara in epigrafe in posizione irregolare;
Visto ed applicato l'art 7 comma 5 lett a) CGS
DELIBERA
Accogliere il reclamo dell'U S Atletico Collepasso e, per l'effetto, infliggere alla Società A C Delta
San Donato la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 a favore dell'U S
Atletico Collepasso;
Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.
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