COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 02/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: POL. TURI – U.S. CASAMASSIMA del 17 dicembre 2002 (Reclamo della Pol. Turi in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per l’ammenda di euro 100,00 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 15 in data 28 novembre 2002 del Comitato Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 02/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA - COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: POL. TURI - U.S. CASAMASSIMA del 17 dicembre 2002 (Reclamo della Pol. Turi in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per l'ammenda di euro 100,00 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 15 in data 28 novembre 2002 del Comitato Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Letto il supplemento di referto reso dall'arbitro, il quale ha precisato che la decisione di sospendere definitivamente la gara , è stata presa autonomamente, perdurando dopo venti minuti di in terruzione, la presenza -tra gli altri - di diversi estranei sul terreno di gioco; Ritenuto , pertanto , che le motivazioni addotte dalla reclamante non trovano conferma negli atti ufficiali , dai quali si evince ,invece , che calciatori e dirigenti di entrambe le squadre , nonché persone estranee , continuavano a discutere tra loro violentemente e minacciosamente ,impedendo la regolare ripresa del gioco; P.Q.M. DELIBERA Respingere il reclamo proposto dalla Pol. Turi ,confermando in toto le decisioni adottate dal Giudice Sportivo; Addebitare la tassa a carico della reclamante ,così come richiesto.
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