COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato Regionale Juniores – Reclami Gara LUCERA S.R.L. – AUDACE CERIGNOLA del 26/10/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato Regionale Juniores - Reclami Gara LUCERA S.R.L. - AUDACE CERIGNOLA del 26/10/2002 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la soc. LUCERA S.r.l. proponeva ricorso avverso la regolarità dello svolgimento della gara in oggetto; -Premesso che il Comunicato Ufficiale n° 12 pagina 277, pubblicato dal Comitato Regionale Puglia in data 17-10-2002, impone l’utilizzo per l’intera gara di massimo 4 giocatori nati prima dell'1-1-1984 pena la perdita dell'incontro; - che dall'esame degli atti ufficiali è emesso che la Società Audace Cerignola ha utilizzato n° 6 giocatori nati precedentemente all'1-1-84, contravvenendo alla suddetta previsione ed all'art 12 comma 5 CGS; DELIBERA -di comminare alla Società U.S. Audace Cerignola la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2-0 in favore della Società U.S. Lucera s.r.l.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it