COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE – COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: POL. CAVALLINO – A.S. TUGLIE del 2 novembre 2002 (Reclamo della Pol. Cavallino avverso il risultato della gara per la posizione irregolare dei calciatori LEVANTACI MAURO e MALORGIO DANIELE dell’ A.S. TUGLIE).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE - COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: POL. CAVALLINO - A.S. TUGLIE del 2 novembre 2002 (Reclamo della Pol. Cavallino avverso il risultato della gara per la posizione irregolare dei calciatori LEVANTACI MAURO e MALORGIO DANIELE dell' A.S. TUGLIE). - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Accertato che i calciatori LEVANTACI MAURO e MALORGIO DANIELE nati rispettivamente il 18.4.1987 e 16.11.1986, hanno compiuto alla data della disputa della gara il 15° anno di età, per cui avevano titolo a partecipare alla gara stessa, senza la prescritta autorizzazione prevista dall’art. 34,comma 3, delle N.O.I.F.; - Considerato che la gara di cui trattasi rientra nell’attività giovanile della L.N.D.; P.Q.M. DELIBERA Respingere il reclamo proposto della Società Pol. Cavallino e, per l'effetto, confermare il risultato di 1 - 2 in favore della A.S. TUGLIE, conseguito sul terreno di gioco ; Addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it