COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: U. S. SAN GIOVANNI ROTONDO – A. C. BARLETTA del 18 gennaio 2003 (Reclamo dell’ A. C. Barletta avverso il risultato della gara riportata sul Com. Uff. n. 26 in data 23 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia per la presunta posizione irregolare di tutti i calciatori iscritti nella distinta dell’U. S. San Giovanni Rotondo).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: U. S. SAN GIOVANNI ROTONDO - A. C. BARLETTA del 18 gennaio 2003 (Reclamo dell' A. C. Barletta avverso il risultato della gara riportata sul Com. Uff. n. 26 in data 23 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia per la presunta posizione irregolare di tutti i calciatori iscritti nella distinta dell'U. S. San Giovanni Rotondo). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che il reclamo contiene la richiesta rivolta alla Commissione Disciplinare di verificare l'effettivo tesseramento di tutti i calciatori (n. 17) indicati in distinta ,assumendo di avere dubbi sulla regolarità della posizione dei suddetti; Ritenuto che , ai sensi dell' art. 29 n. 6 C.G.S. ,i reclami ,redatti comunque in forma generica ,sono inammissibili; D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall' A. C. Barletta e, per l'effetto, addebitare la tassa relativa sul conto della reclamante.
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