COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara. A. C. SANTERAMO – A. S. CASTELLANA DEL 25 gennaio 2003 (Reclamo dell’A.C. Santeramo in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FORESE ERASMO , squalificato fino al 28 aprile 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 27 in data 30 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Gara. A. C. SANTERAMO - A. S. CASTELLANA DEL 25 gennaio 2003 (Reclamo dell'A.C. Santeramo in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FORESE ERASMO , squalificato fino al 28 aprile 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 27 in data 30 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Rilevato che la Società reclamante, sebbene invitata, non si è presentata;
Considerato che il calciatore FORESE ERASMO ,in una fase concitata della gara ,si avvicinava al direttore di gara spintonandolo , senza procurargli alcun danno;
Ritenuto ,pertanto, che per i fatti occorsi , è possibile addivenire ad una riduzione della squalifica inferta dal Primo Giudice;
P.Q.M. D E L I B E R A
Ridurre la squalifica inflitta al calciatore Forese Ermanno al 31 marzo 2003;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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