COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – RECLAMI Gara RUFFANO CALCIO – SQUINZANO del 29/ 9/ 2002
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - RECLAMI
Gara RUFFANO CALCIO - SQUINZANO del 29/ 9/ 2002
Esaminati gli atti uficiali;
Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società Ruffano adiva questo G.S. avverso il risultato della gara in oggetto, imputando alla società Squinzano la violazione della normativa in tema di partecipazione alle gare ufficiali dei calciatori juniores;
che per tale motivo chiedeva la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società Squinzano;
tanto premesso osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo non è meritevole di accoglimento, in quanto dagli atti ufficiali (referto arbitrale e il supplemento) è emerso che la società Squinzano ha effettuato le seguenti sostituzioni:
al min. 30' del secondo tempo esce il n° 10 VERSIENTI Michele (19/10/85) ed entra il n° 18 PECORARO Luca (19/03/84);
al min.35' del secondo tempo esce il n° 9 DISTANTE Lucio (10/03/82) ed entra il n° 17 TABER JO (17/10/70).
Al 42' minuto del secondo tempo esce il n° 11 PEDONE Luigi (25/05/83) ed entra il n° 15 VALENTE Riccardo (15/05/85).
Ciò posto, la società Squinzano ha ottemperato pienamente ed inequivocabilmente alla normativa pubblicata sul C.U. n° 4 dell' 1/8/2002 dal CR.P.
Per questi motivi
D E L I B E R A
1) di rigettare il reclamo proposto dalla società RUFFANO;
2) di non addebitare la tassa reclamo sul conto della istante, in quanto dagli allegati in possesso della società trasmessi a questo Giudice si evince l'omessa rettifica del modello riepilogativo consegnato dal direttore di gara alla società Squinzano, circostanza che ha indotto la reclamante a proporre il presente ricorso;
3) di confermare il risultato della gara in oggetto con il punteggio di 2 - 1 in favore della società SQUINZANO come conseguito sul campo