COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: POL. A.S. BISCEGLIE 1913 – A.C. BARLETTA del 27 ottobre 2002 (Reclamo della A.C. BARLETTA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 206 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 14 in data 31 ottobre 2002 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: POL. A.S. BISCEGLIE 1913 - A.C. BARLETTA del 27 ottobre 2002 (Reclamo della A.C. BARLETTA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 206 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 14 in data 31 ottobre 2002 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Sebbene invitato, il rappresentante della ricorrente non si è presentato, inviando giustificazione ; - Rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali ; - Considerato che l’assistente dell’arbitro, nel proprio referto, ha affermato che sia il fumogeno che le pietre venivano lanciate dai tifosi del Barletta, riconoscibili per bandiere e striscioni ; - Ritenuto, pertanto, che l’ammenda inflitta dal primo Giudice vada confermata; P.Q.M. DELIBERA - Respingersi il reclamo della A. C. BARLETTA e, per l'effetto , addebitare sul conto della Società, la relativa tassa, che non risulta versata.
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