COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A. C. ACQUAVIVA – A.C. ATLETICO CONVERSANO del 22 dicembre 2002 (Reclamo dell’ A. C. Atletico Conversano avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 24 in data 9 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A. C. ACQUAVIVA - A.C. ATLETICO CONVERSANO del 22 dicembre 2002 (Reclamo dell' A. C. Atletico Conversano avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 24 in data 9 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che quanto dedotto dalla Società reclamante non è accaduto sotto il controllo dell'arbitro, questa Commissione decide di inviare tutta la documentazione all'Ufficio Indagini per l'accertamento dei fatti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it