COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara:GIOV. CALCIO CUTROFIANO – A. S. C. SAN PIETRO VERNOTICO del 2 febbraio 2003(Reclamo del calciatore QUARANTA CARMELO , capitano della Giov. Calcio Cutrofiano , in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per la squalifica a suo carico di sei giornate di gara effettive ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 28 in data 6 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara:GIOV. CALCIO CUTROFIANO - A. S. C. SAN PIETRO VERNOTICO del 2 febbraio 2003(Reclamo del calciatore QUARANTA CARMELO , capitano della Giov. Calcio Cutrofiano , in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per la squalifica a suo carico di sei giornate di gara effettive ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 28 in data 6 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Considerato che il grave reiterato comportamento antiregolamentare tenuto dal calciatore QUARANTA CARMELO , che nella gara in epigrafe rivestiva la qualifica di capitano ,è stato adeguatamente sanzionato dal Primo Giudice;
Rilevato che il sig. Quaranta ,durante la corrente stagione sportiva , è stato sanzionato più volte dal Giudice Sportivo;
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dal calciatore QUARANTA CARMELO e , per l'effetto, incamerare la tassa versata di euro 52,00.
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