COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Promozione – reclami Gara LUCERA S.R.L. – PUTIGNANO CALCIO del 2/ 3/ 2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Promozione - reclami Gara LUCERA S.R.L. - PUTIGNANO CALCIO del 2/ 3/ 2003 IL GIUDICE SPORTIVO Letto il referto arbitrale; Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'A.S. Putignano Calcio lamentava la circostanza che numerosi errori tecnici dell'arbitro avessero inficiato la regolarità della gara; · che la gara è stata sospesa al 13^ del secondo tempo poichè la società reclamante era rimasta in campo con soli 6 giocatori a causa di vari infortuni; · che ai sensi dell'art. 24 comma 3 C.G.S. è preclusa al Giudice Sportivo la valutazione di fatti che investano decisioni di natura tecnca o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla descrizionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento di gioco; Tanto premesso D E L I B E R A 1) di rigettare il reclamo proposto dall'A.S. PUTIGNANO CALCIO e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto della società; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 3 - 0 in favore dell'U.S. LUCERA CALCIO
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