COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 24 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 06/10/2002 ISILI – QUARTU S.ELENA

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 24 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 06/10/2002 ISILI - QUARTU S.ELENA Il Giudice Sportivo, -sciogliendo la riserva formulata nel C.U. nø12 del 10.10.2002 in ordine al preannuncio di reclamo fatto pervenire a questo giudice da parte della Polisportiva Isili; -considerato che la società Pol. Isili ha provveduto ad inviare a questo giudice le motivazioni del reclamo nei tempi a sua disposizione; -visto il referto arbitrale; -rilevato che i motivi sui quali si fonda il reclamo non trovano conferma nel referto arbitrale nel quale viceversa venivano evidenziati gravi atti da parte di tesserati della società reclamante, tra cui un violento schiaffo al volto del direttore di gara, che hanno pregiudicato il proseguimento della gara costringendo lo stesso a decretare la fine della partita, DELIBERA di respingere il reclamo e disporre l'addebito della tassa, infliggendo alla società Pol. Isili la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 a favore della società Quartu S.Elena.
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