COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 24 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. NUOVA MONREALE ( CAMPIONATO DI ECCELLENZA) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 10.10.2002. Gara Nuova Monreale / Ilvamaddalena del 06.10.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 24 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. NUOVA MONREALE ( CAMPIONATO DI ECCELLENZA) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 10.10.2002. Gara Nuova Monreale / Ilvamaddalena del 06.10.2002. La reclamante chiede sia ridotta la sanzione dell’ammenda di Euro 400,00 inflittale dal G.S., perché ritenuta responsabile del lancio di sassi di piccole dimensioni da parte dei propri sostenitori verso un assistente dell’arbitro che veniva anche colpito senza peraltro riportare danni di rilievo. La società Nuova Monreale nel confermare la relazione dell’assistente arbitrale, minimizza l’accaduto sostenendo che alcuni bambini avrebbero lanciato verso il guardalinee acini d’uva e pietrisco, stigmatizza il comportamento dei propri sostenitori e comunica di aver assunto provvedimenti operativi tali da far si che fatti del genere non abbiano a ripetersi; per tali motivi ritiene eccessivo il provvedimento sanzionatorio del G.S. e ne chiede il “ ridimensionamento”. La Commissione, letti gli atti, rileva che l’assistente arbitrale, al 20° del secondo tempo, veniva colpito da una pietra, seppur di piccole dimensioni, e che il lancio di pietre verso di lui è proseguito per alcuni minuti. I fatti per così come sono stati riportati nell’allegato al referto arbitrale, ed in buona sostanza confermati dalla stessa reclamante, sono meritori di sanzione non più tenue rispetto a quella adottata dal G.S. che appare certamente congrua. Per tali motivi la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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