COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 31 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. USSANA ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso il risultato della gara San Lorenzo Sanluri / Ussana del 13.10.2002.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°15 del 31 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. USSANA ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso il risultato della gara San Lorenzo Sanluri / Ussana del 13.10.2002. Con raccomandata AR del 21.10.2002, inviata per conoscenza alla società San Lorenzo Sanluri nella stessa data, la società Ussana proponeva reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe e, a sostegno del ricorso, dichiarava che, alla stessa, aveva partecipato il giocatore Melis Mauro, matricola n° 3514017 il quale, squalificato per due giornate di gara nella stagione 2001-2002, aveva scontato una sola giornata di squalifica nel Campionato in corso e si trovava, pertanto, in posizione irregolare. Fatte queste premesse, la Società ricorrente chiedeva che venisse applicato a proprio favore il disposto di cui all’art. 7, comma 5° del C.G.S.. La Commissione, o visto il reclamo presentato dalla società Ussana; o accertato che lo stesso è stato presentato nei termini di cui all’art. 42, n° 3 del C.G.S. ed è stato comunicato alla società contro interessata che non ha fatto pervenire controdeduzioni; o accertato che il giocatore Melis Mauro ha partecipato alla gara in epigrafe; o accertato che il predetto giocatore era stato squalificato per due giornate di gara, la prima inflitta dal Giudice sportivo del Comitato provinciale di Cagliari per recidività in ammonizioni (vedi C.U. n°34 dell’08.05.02) e la seconda inflitta dalla Commissione disciplinare per aver preso parte alla gara Serramanna/Gonnosfanadiga nonostante il predetto provvedimento sanzionatorio a suo carico (vedi C.U. n°37 del 20.05.02); o accertato che il Melis non aveva diritto di partecipare alla gara in epigrafe in quanto non aveva scontato la squalifica nel Campionato 2001/2002 e che, nel Campionato in corso, aveva scontato soltanto una giornata di squalifica; o ritenuto che la società ricorrente, nelle sue richieste, abbia indicato per errore l’articolo 7, comma 5° del C.G.S. mentre nel contesto del ricorso si comprende che voleva fare riferimento all’articolo sotto indicato; o visto l’articolo 12, n° 5, comma a) del C.G.S, DELIBERA di infliggere alla società San Lorenzo Sanluri la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 2 e di squalificare il giocatore Melis Mauro della medesima società per un’ulteriore giornata di gara. Dispone di non addebitare la tassa reclamo.
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